Perché la piazza chiede il ritiro del ddl Bongiorno e riafferma il principio del consenso

La protesta a Roma mette sotto accusa la riscrittura del ddl Bongiorno: le associazioni chiedono che il consenso resti il criterio fondante per riconoscere la violenza sessuale e denunciano il passaggio al concetto di «dissenso» come un pericoloso arretramento

La piazza romana si è mobilitata con una manifestazione nazionale promossa da una rete di quasi cinquecento centri antiviolenza. L’iniziativa ha posto al centro il nodo giuridico e culturale del consenso nei reati di violenza sessuale. I promotori contestano la versione riformulata del ddl Bongiorno, accusata di sostituire il criterio dell’consenso libero e attuale con l’interpretazione della «volontà contraria» o del «dissenso».

Origine della protesta e composizione del corteo

La mobilitazione prosegue il filo del dibattito sul ddl Bongiorno, richiamando la critica sulla sostituzione del criterio del consenso con l’interpretazione del dissenso. La manifestazione è stata organizzata da circa 500 realtà territoriali che forniscono ascolto, assistenza legale e percorsi di uscita dalla violenza.

In testa al corteo campeggiava uno striscione viola con la scritta «Rabbia proteggici». I partecipanti hanno scandito slogan tra cui «Senza consenso è sempre stupro», a sintetizzare la richiesta rivolta al legislatore.

Hanno preso parte associazioni femministe e transfemministe, reti locali, rappresentanti sindacali e alcuni esponenti politici.

La manifestazione ha voluto preservare la centralità dei centri antiviolenza come soggetti protagonisti del percorso. Le organizzazioni hanno rivendicato il ruolo operativo e conoscitivo maturato sul territorio nella presa in carico delle vittime.

Un gesto simbolico e il messaggio delle organizzatrici

In continuità con la rivendicazione del ruolo operativo e conoscitivo sul territorio, le organizzatrici hanno trasformato la protesta in un atto simbolico intenzionale.

È stato praticato lo strappo collettivo del testo riformulato del ddl, gesto volto a sottolineare che non si contesta l’intervento normativo, ma si respinge una riscrittura ritenuta lesiva per le vittime.

Molte partecipanti hanno esposto cartelli che mettono in guardia contro una normativa che, secondo le organizzazioni, rischierebbe di trasferire sull’offesa l’onere di prova della propria mancata volontà. Le organizzatrici hanno chiesto un riesame del testo per tutelare le persone offese e per assicurare criteri processuali coerenti con le istanze delle strutture di assistenza territoriale.

Il fulcro del contrasto: consenso vs dissenso

La modifica proposta al Senato segna un cambiamento sostanziale rispetto al percorso approvato alla Camera. Il testo originario collegava il reato al consenso libero, esplicito e attuale, mentre la nuova formulazione introduce la nozione di «volontà contraria all’atto sessuale». Le organizzazioni che assistono le vittime avvertono che lo spostamento dell’attenzione sul dissenso può tradursi, in sede processuale, in un aumento delle indagini sui comportamenti successivi dell’offesa. Ciò rischia di orientare le valutazioni giudiziarie verso la verifica delle reazioni immediate della persona offesa, anziché sul fatto che l’atto sia avvenuto senza consenso.

Conseguenze pratiche nei processi

Le operatrici affermano che la differenza tra consenso e dissenso incide sull’accesso alla giustizia. Se il quadro normativo richiede la prova del «no» o di una resistenza evidente, molte vicende in cui la persona si immobilizza per paura o per shock rimangono prive di tutela.

Per questo motivo i partecipanti alla manifestazione hanno ribadito la necessità che il legislatore mantenga come riferimento un «sì» libero e inequivocabile. La richiesta punta a spostare l’attenzione giudiziaria dall’osservazione delle reazioni immediate della vittima alla verifica della mancanza di consenso al momento dell’atto.

Il quadro europeo e la Convenzione di Istanbul

Le richieste della piazza si inseriscono in un contesto normativo già delineato a livello europeo. La Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, pone al centro la definizione della violenza sessuale basata sull’assenza di consenso. In numerosi Paesi europei le riforme legislative hanno recepito questo principio per chiarire la fattispecie e uniformare l’interpretazione giudiziaria. Gli organizzatori richiamano tale orizzonte per sollecitare un adeguamento dell’Italia al quadro continentale, richiamando aspetti di tutela delle vittime e certezza del diritto.

Allineamento internazionale e argomentazioni giuridiche

Le riforme adottate in altri ordinamenti mirano a ridurre le ambiguità interpretative e a evitare il ribaltamento dell’onere probatorio su chi denuncia. Sul piano giuridico, l’introduzione del criterio del consenso viene descritta come strumento per focalizzare l’esame sulla condotta e sulla sua corrispondenza ai requisiti del reato, anziché su elementi extracorporei o sulla condotta successiva della vittima. Per le associazioni intervenute, un cambiamento in senso contrario rappresenterebbe non solo una revisione normativa, ma anche un arretramento culturale rispetto agli standard europei. Restano aperti i profili applicativi che la giurisprudenza e il dibattito parlamentare dovranno chiarire nei prossimi passaggi istituzionali.

Riflessioni finali: politica, diritto e cultura

La protesta romana pone interrogativi sul modo in cui la società definisce la libertà sessuale e sulle modalità con cui il sistema giudiziario distribuisce gli oneri probatori. Restano aperti i profili applicativi che la giurisprudenza e il dibattito parlamentare dovranno chiarire nei prossimi passaggi istituzionali. La questione non è solo parlamentare: avrà effetti concreti sulle donne vittime di violenza e sul loro accesso alla giustizia.

Per i centri antiviolenza e le associazioni presenti, la normativa deve rimuovere ambiguità e garantire tutela effettiva. Le realtà che assistono le vittime sostengono che senza un esplicito non esista consenso, e che quella distinzione influisca direttamente sulla possibilità di ottenere protezione e sostegno processuale. Nei prossimi passaggi legislativi e giurisprudenziali saranno fondamentali chiarimenti operativi su standard probatori e tutele procedurali.

Scritto da Alessandro Bianchi