Nell’era digitale è sempre più comune trovare avvisi e comunicazioni pubblicati su portali condominiali o siti istituzionali: un esempio recente è la Circolare 299 – Fashion week pubblicata il 21.03.2026 su un sito scolastico, che dimostra la tendenza a fare ricorso al web per informare gli interessati. Tuttavia, quando si parla di convocazione assemblea condominiale la semplice pubblicazione non equivale automaticamente a una notifica valida. La normativa prevede infatti mezzi che garantiscano la prova della ricezione, così da assicurare che ogni condomino sia stato effettivamente informato della data, dell’ora e dell’ordine del giorno.
La risposta alla domanda se il sito web sia sufficiente è quindi negativa nella maggior parte dei casi: la legge stabilisce modalità tassative e non derogabili che l’amministratore deve rispettare. Sentenze recenti hanno confermato questo orientamento, ribadendo che la messa a disposizione di un avviso su una piattaforma richiede un’iniziativa attiva del destinatario e non fornisce la stessa certezza di una comunicazione inviata direttamente. In pratica, usare il web come unico mezzo può esporre le deliberazioni ad impugnazione e annullamento.
Cosa prevede la normativa
Le disposizioni in tema di convocazione si trovano nelle norme attuative del codice civile e prevedono forme che garantiscano la prova della ricezione. In particolare, l’art. 66, terzo comma, delle disp. att. c.c. impone che la comunicazione sia inviata con modalità che permettano di dimostrare l’avvenuto ricevimento; il legislatore ha poi aggiornato l’elenco dei mezzi ammessi introducendo la PEC con il DL 104/2026.
È importante ricordare che, secondo l’art. 72 disp. att. c.c., le norme sulle modalità di convocazione sono inderogabili: il regolamento condominiale non può sostituirsi alla legge su questo punto, nemmeno con l’unanimità.
Principio dell’inderogabilità
Quando una norma è definita inderogabile significa che l’autonomia privata non può modificarla: quindi qualsiasi clausola regolamentare che neghi o sostituisca i mezzi previsti per la convocazione risulta nulla. Questo principio tutela il diritto di ogni condomino a essere informato in modo certo e personale, evitando che decisioni importanti vengano prese senza che tutti abbiano avuto la possibilità di partecipare.
Le sentenze che hanno affrontato il tema hanno ribadito che l’innovazione tecnologica non può cancellare tale garanzia.
Perché la pubblicazione sul sito non garantisce
Il problema pratico del sito condominiale è che richiede un’azione volontaria del condomino: accedere, inserire credenziali, controllare le bacheche. I giudici hanno evidenziato che questa modalità non fornisce la stessa certezza di una comunicazione trasmessa direttamente al destinatario. Il Tribunale di Lecce (sent. 2237/2026) e orientamenti della Cassazione (tra cui la 16399/2026) hanno sottolineato che la pubblicazione online non prova che il singolo condomino sia venuto a conoscenza dell’avviso, e pertanto non soddisfa il requisito della prova di ricezione.
Conseguenze giudiziarie
Se l’amministratore convoca l’assemblea usando soltanto strumenti non previsti dalla legge (come il sito, una email non certificata o un messaggio su un gruppo social), la convocazione è viziata. Questo vizio può portare il giudice a dichiarare la delibera annullata su istanza di qualsiasi condomino che dimostri di non essere stato regolarmente convocato. L’annullamento coinvolge tutte le decisioni prese in quella seduta, dall’approvazione del bilancio alla nomina dell’amministratore o all’avvio di lavori straordinari.
Come integrare in sicurezza gli strumenti digitali
La tecnologia non è bandita: il segreto è usarla come complemento e non come sostituto dei mezzi ufficiali. L’amministratore può inviare la comunicazione formale tramite raccomandata o PEC per soddisfare i requisiti di legge e poi utilizzare il sito condominiale per pubblicare i documenti allegati, diffondere promemoria o facilitare la consultazione di verbali e preventivi. Questa combinazione coniuga certezza legale e praticità, riducendo il rischio di contestazioni.
Per operare correttamente consigli pratici includono: inviare la convocazione con mezzi che lasciano traccia (raccomandata o PEC), allegare l’ordine del giorno e gli atti rilevanti, caricare i documenti sul sito solo dopo la notifica ufficiale e inviare promemoria informali via email o app. In questo modo si sfruttano i vantaggi digitali senza compromettere la validità delle decisioni assembleari.
In conclusione, la pubblicazione sul sito è uno strumento utile per la comunicazione ma non sostituisce la convocazione ufficiale prevista dalla legge: rispettare le modalità formali evita contenziosi e garantisce la piena efficacia delle delibere. Anche atti apparentemente innocui pubblicati online, come una circolare informativa del 21.03.2026, non possono costituire la convocazione legale per questioni condominiali.