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Il D.L.
n. 92/2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2025, introducendo misure urgenti per supportare i comparti produttivi. Queste disposizioni sono state convertite in legge il 1 agosto 2025 con la L. n. 113, seguita dalla circolare INPS 121 del 13 agosto 2025.
Tra le principali novità, l’articolo 10 del decreto prevede un’estensione delle misure contenute nel d.l. n. 160/2025 per tutto il 2025.
Questa estensione si applica ai lavoratori e ai datori di lavoro, inclusi gli artigiani, dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario e settori affini, che abbiano un numero medio di dipendenti non superiore a 15.
Le nuove disposizioni consentono un ulteriore periodo di sostegno che non può superare le 12 settimane, valido dal 1° febbraio 2025 al 31 dicembre 2025. Durante questo periodo non sarà richiesto il pagamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro, normalmente previsto in caso di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.
Il 23 luglio 2025 è stato siglato un Accordo Interconfederale tra le parti sociali artigiane venete per facilitare l’accesso al trattamento in deroga. Le aziende che hanno già esaurito le 26 settimane di utilizzo di FSBA possono comunicare la loro situazione a CGIL, CISL e UIL provinciali, insieme a una delle associazioni artigiane provinciali. Questo passaggio è fondamentale per richiedere il contributo “una tantum” erogato da EBAV, seguendo le indicazioni della domanda EBAV D34.
I datori di lavoro artigiani che intendono richiedere il trattamento di sostegno devono comunicare la loro intenzione a FSBA, presentando una dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, specificando il periodo di richiesta. È essenziale che queste procedure siano seguite per garantire l’accesso ai benefici previsti.
Il 13 agosto 2025, dopo l’emissione delle istruzioni da parte dell’INPS, la Cassa in Deroga è diventata operativa.
Le aziende possono ora richiedere la proroga dell’ammortizzatore sociale per i settori tessile, compresi i codici ATECO specificati nel d.l. n. 160/2025. È fondamentale notare che i nuovi codici ATECO 2025 sostituiscono quelli precedenti, e in caso di corrispondenza, si deve fare riferimento esclusivamente ai nuovi codici.
La scadenza per presentare le domande all’INPS è fissata a 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Tuttavia, per i periodi di sospensione iniziati tra il 1° febbraio 2025 e il 13 agosto 2025, il termine è esteso a 30 giorni, fino all’11 settembre 2025.
Come evidenziato in precedenza, la Confartigianato ha già richiesto una proroga per l’intero 2025 per i trattamenti di sostegno, in particolare per il settore automotive, a causa della prolungata crisi economica. Le modifiche apportate hanno previsto l’estensione da 8 a 12 settimane dell’ammortizzatore in deroga, rendendolo accessibile anche a datori di lavoro che non hanno utilizzato la CIGD nel 2025.
Le imprese che operano nel settore moda e che si occupano di montatura e saldatura di accessori possono ora beneficiare di questa estensione, con l’obiettivo di supportare le piccole realtà imprenditoriali. Con l’Accordo del 31 dicembre 2025, sono stati prorogati anche gli effetti delle disposizioni precedenti per le sospensioni e le riduzioni dell’attività lavorativa fino al 31 gennaio 2025.
Le nuove normative e misure di sostegno rappresentano un passo importante per garantire la continuità delle attività produttive e l’occupazione nei settori più colpiti dalla crisi.
È fondamentale che i datori di lavoro seguano le procedure corrette per accedere a questi benefici e supportare i loro dipendenti in questo periodo di difficoltà.