Il bonus tessile e moda è stato aggiornato con un nuovo provvedimento, che stabilisce la possibilità di fruire del credito nella misura del 100% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026. Le imprese interessate possono verificare l’ammontare spettante direttamente nel proprio cassetto fiscale nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate: l’importo disponibile corrisponde al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata. È importante ricordare che per i crediti di importo superiore a 150.000 euro la fruizione è subordinata alle verifiche antimafia.
Quadro normativo e soggetti ammessi
Il beneficio si fonda sull’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2026, n. 34, integrato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2026, n. 73: si tratta di un credito d’imposta calcolato sul incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino. In termini pratici il credito è pari al 30% della quota eccedente la media delle rimanenze registrate nei tre anni precedenti a quello di spettanza. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2026 ha definito i settori ammissibili, mentre il decreto Sostegni ter ha ampliato le risorse e gli ambiti dei beneficiari.
Estensioni e limiti introdotti dal Sostegni ter
Il Sostegni ter ha aumentato la dotazione finanziaria da 150 a 250 milioni di euro per il 2026 e ha esteso l’accesso anche alle imprese del commercio con i codici ATECO 47.51, 47.71 e 47.72: nello specifico commercio al dettaglio di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati. Questa estensione richiede particolare attenzione nella compilazione della comunicazione per identificare correttamente il codice ATECO applicabile.
Modifiche al modello e modalità di invio
Con comunicazione del 6 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello e le istruzioni per l’invio delle domande da 10 maggio al 10 giugno. Tra le modifiche principali si segnala la sostituzione dell'”autodichiarazione generale” con una dichiarazione sostitutiva semplificata che attesta il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dal Temporary Framework. Il modello è stato adeguato per inserire campi destinati agli importi da restituire in caso di aiuti di Stato fruiti in misura eccedente il consentito e per aggiornare i massimali dichiarativi.
Invio telematico e determinazione della quota utilizzabile
La comunicazione relativa all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione. Dopo la ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate procede a determinare la percentuale effettivamente fruibile dei crediti in rapporto alle risorse disponibili, pertanto l’indicazione dell’importo teorico non garantisce automaticamente l’uso integrale fino a quando non interviene tale determinazione.
Utilizzo del credito e codice tributo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per l’operazione è stato istituito il codice tributo 6953, previsto dalla risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2026; tale codice deve essere indicato nel quadro apposito dell’F24 al momento della compensazione. Si ribadisce che per i crediti superiori a 150.000 euro è necessaria la verifica antimafia prima della piena utilizzazione.
Passi pratici per le imprese
In pratica, le imprese devono: verificare l’ammontare del credito nel cassetto fiscale, inviare la comunicazione telematica entro le finestre temporali previste, utilizzare il codice tributo 6953 per la compensazione e monitorare eventuali determinazioni dell’Agenzia sul rapporto tra risorse disponibili e crediti richiesti. Infine, è consigliabile conservare tutta la documentazione che giustifica il calcolo dell’incremento delle rimanenze per eventuali controlli futuri.
